Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro
notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale o di singolarita' geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale (( , ivi comprese le
zone di interesse archeologico ));
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
[Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42. Consultato il 13.01.2023]