Articolo 142
(( (Aree tutelate per legge)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che
alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle
zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a
condizione che le relative previsioni siano state concretamente
realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati
alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto,
entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,
irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco
reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica
dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle
forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157. ))
[Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42. Consultato il 13.01.2023]