Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
e atti emessi ai sensi della normativa previgente
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6,
dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano
efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze
naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922,n.
778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento (( delle )) zone di
interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) i provvedimenti di riconoscimento (( delle )) zone di
interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
(( f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. ))
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli
immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole
interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse
archeologico.
[Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42. Consultato il 13.01.2023]