Breve guida alla ricerca di informazioni sulla tutela di interesse culturale e paesaggistica con Vincoli in Rete e SITAP del Ministero della Cultura.
Mi capita spesso nella pratica professionale di avere la necessità di verificare se un edificio o un ambito territoriale abbiano dei vincoli paesaggistici o culturali. È un’esigenza che accomuna l’attività di molti operatori nel campo del progettazione edilizia e urbanistica anche di grandi opere. Avere un quadro chiaro dei vincoli presenti sul bene permette di fare scelte progettuali e fornisce indicazioni sui procedimenti amministrativi e i tempi per l’ottenimento dei titoli abilitativi.
Questo approfondimento circoscrive il campo (si fa per dire!) ai soli vincoli culturali e paesaggistici per parlare di due strumenti di lavoro online utili per informarsi sul livello di tutela in cui si opera. Sono due webgis del Ministero della Cultura da consultare per aquisire informazioni a un primo livello di indagine.
La normativa di riferimento sui beni culturali e paesaggistici
La definizione dei livelli di tutela di interesse culturale e paesaggistico fa riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto. Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e sue successive modifiche e integrazioni).
Trovi il testo aggiornato del Codice dei beni culturali e del paesaggio sul portale www.normattiva.it
al seguente URL: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42.
Vincoli in Rete
Il primo applicativo è Vincoli in Rete che contiene i dati sui provvedimenti di tutela di interesse culturale sui beni architettonici e archeologici. Attraverso un’unica interfaccia si possono consultare le informazioni provenienti da un insieme integrato di banche dati di istituti e uffici centrali del Ministero della Cultura (Sistema informativo Carta del Rischio, Sistema Informativo Beni Tutelati, Sistema informativo SITAP, Sistema Informativo SIGEC Web).
Le funzionalità di ricerca in Vincoli in Rete
Il sistema permette ricerche alfanumeriche e su mappa. Le sezioni più interessanti sono:
[RICERCA BENI] con cui fare ricerche alfanumeriche in base a una maschera di ricerca avanzata con numerosi criteri tra cui:
- la denominazione del bene
- il tipo di scheda e il tipo di bene
- la localizzazione
- l’ente competente (cioè quale soprintendenza è competente per territorio)
- la condizione giuridica (cioè la proprietà del bene)
- se ci sia un atto amministrativo specifico associato.
[RICERCA ATTI AMMINISTRATIVI] sezione in cui cercare i beni culturali immobili che hanno associati atti amministrativi emessi dal 1909 al 2003, oppure quelli secondo l’art. 12 (verifica dell’interesse culturale) del D. Lgs. 42/2004. L’esito della ricerca fornisce molte informazioni, ne elenco alcune:
- i dati identificativi del bene (localizzazione e dati catastali)
- il dettaglio del vincolo (data, decreto e riferimento normativo)
- la condizione giuridica del bene (cioè la proprietà del bene)
- se ci sia un atto specifico associato.
In entrambe le sezioni sono disponibili i link che rimandano agli allegati (nella versione per la consultazione pubblica sono visibili solo le foto) e allo zoom cartografico che porta al webgis dove utilizzare [RICERCA GEOGRAFICA], sezione di cui scriverò fra poco. Infine, si possono scaricare i risultati delle ricerche in vari formati (PDF, XML, CSV, KLM).
L’interfaccia è sobria e piuttosto semplice. Il mio consiglio è di avere pazienza nella consultazione dei risultati di ricerca che sono un po’ articolati in quanto provenienti da sistemi informativi diversi.
Le funzionalità della [RICERCA GEOGRAFICA] sono quelle ormai consuete degli applicativi gis come il punta-e-clicca-su-mappa o l’info button, la selezione di un gruppo di beni tramite un rettangolo, un cerchio, un poligono, zoom, pan, ricerca su attributi.
Una volta individuato il bene e visualizzate le informazioni di dettaglio con il pulsante [info su beni culturali] si possono aprire le sezioni dei dettagli sul bene e sul vincolo.
Il sistema consente l’uso di servizi di mappa (WMS) per aggiungere ulteriori livelli informativi.
SITAP – Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico
Il secondo applicativo è il SITAP, il Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico della direzione generale ABAP-Archeolgia Belle Arti Paesaggio del Ministero della Cultura.
Il sistema contiene le informazioni sui vincoli paesaggistici secondo il D. Lgs. 42/2004. La mappatura è distinta in due sezioni, vediamole nel dettaglio.
La prima sezione comprende i vincoli sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004) e le zone di interesse archeologico tutelate per legge (articolo 142, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 42/2004). Sono vincoli con decreto.
Nella seconda sezione sono consultabili i vincoli sul complesso dei beni paesaggistici la cui tutela è stata introdotta con la legge 431/1985 (la cosiddetta legge Galasso) e che ora sono tutelati secondo l’articolo 142, comma 1 [lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)], del D. Lgs. 42/2004. La visualizzazione non comprende i ghiacciai e circhi glaciali (lettera e), le aree assegnate ad università agrarie o gravate da usi civici (lettera h) e le zone di interesse archeologico (lettera m), queste ultime visibili nella prima sezione.
Lo so, l’articolazione dei beni paesaggistici è complessa, serve pazienza e ogni tanto un ripasso degli articoli che li riguardano. Per questa ragione ho riportato il testo completo degli articoli 136, 142 e 157.
Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (( , ivi comprese le zone di interesse archeologico )); d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
[Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42. Consultato il 13.01.2023]
Articolo 142 (( (Aree tutelate per legge) 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157. ))
[Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42. Consultato il 13.01.2023]
Articolo 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti: a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922,n. 778; b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; d) i provvedimenti di riconoscimento (( delle )) zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431; e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) i provvedimenti di riconoscimento (( delle )) zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. (( f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. )) 2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
[Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42. Consultato il 13.01.2023]
Le funzionalità di ricerca nel SITAP
Per i vincoli dellla prima sezione (vincoli sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico) dalla homepage si può subito fare una ricerca rapida inserendo il nome del comune in modo tale da identificare sulla mappa l’area di interesse e “cliccare” con il mouse per avere le informazioni di dettaglio.
La stessa operazione si può fare nella sezione [VINCOLI] dove è disponibile la ricerca avanzata con i dati di localizzazione e altri parametri come per esempio le parole chiave contenute nel titolo e/o nell’oggetto del decreto. Il risultato è una lista che per ogni bene mostra:
- la denominazione del vincolo
- gli estremi della gazzetta ufficiale su cui è stato pubblicato il decreto
- il testo del decreto e la data di emissione
- la legge istitutiva (cioè la legge alla base del vincolo)
- lo stato del vincolo (per esempio potrebbe essere un vincolo che ricade in un vincolo successivo, oppure che comprende e ingloba vincoli precedenti)
- l’uso (per esempio “modificabilità previa autorizzazione”)
- l’esistenza (sì/no) di aree archeologiche (sono quelle indicate all’articolo 142, comma 1, lettera m).
I dati sono associati alla rappresentazione vettoriale su mappa delle aree.
I vincoli della seconda sezione (beni paesaggistici articolo 142) sono rappresentati con mappatura vettoriale, una per ogni tipologia di bene.
Chi è interessato ai soli vincoli paesaggistici della Lombardia può consultare anche il S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni Ambientali) disponibile sul geoportale regionale.
Conclusioni
In questo approfondimento ho descritto le principali caratteristiche delle di Vincoli in Rete e SITAP messi a disposizione per la consultazione pubblica dei dati relativi ai vincoli culturali e paesaggistici. La ricerca con questi due applicativi consente di fare una prima indagine in quanto le banche dati sono in continuo aggiornamento. I sistemi di Vincoli in Rete e SITAP sono infatti collegati alle attività degli vari uffici che si occupano della tutela dei beni culturali e paesaggistici. Per questa ragione consiglio di chiedere conferma alla soprintendenza competente per territorio e di leggere quanto specificato sui rispettivi siti di Vincoli in Rete e del SITAP sulla di validazione delle informazioni.
Consulta le caratteristiche del SITAP e di Vincoli in Rete e del S.I.B.A. nel database del progetto Bussola del Patrimonio.
Link esterni
SITAP – http://sitap.beniculturali.it/
Vincoli in Rete – http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login
SIBA – https://www.cartografia.servizirl.it/viewsiba/
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